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[Statuto approvato il 21/10/2010]
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ART. 1 Costituzione e sede del Gruppo A seguito della costituzione dell’Organizzazione di volontariato denominata in principio Unità Progetto di Protezione civile e successivamente per ragioni dipendenti dalla Regione Veneto, si è rinominata l’associazione “GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE OCCHIOBELLO”, che in seguito sarà chiamato “Gruppo”. Il Gruppo ha sede in Occhiobello, Via Gurzone n. 10 e potrà essere trasferita nell’ambito del territorio comunale, in qualsiasi momento.
ART. 2 Statuto Il Gruppo è disciplinato dal presente Statuto, redatto nei limiti definiti dalle legislazioni Regionali e Statali sul volontariato, oltre che dai principi generali dell’Ordinamento Giuridico. Il presente Statuto potrà essere modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei soci e per la sua modifica e necessaria la presenza di almeno due terzi dei volontari regolarmente iscritti.
ART. 3 Scopi, finalità e ambito dell’attività Il Gruppo, è apartitico, non esercita attività a fini di lucro ed opera prevalentemente nel settore della tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente, con particolare riferimento alle ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE e a tutte le attività ad essa correlate. L’attività è garantita con l’azione spontanea, personale e gratuita dei propri soci, in base ai principi, ispirati alla solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei volontari alla vita del Gruppo stesso. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L’ambito geografico di attività del Gruppo è individuato principalmente nel territorio comunale di Occhiobello e nel Distretto di protezione civile Ro6. Su attivazione e sotto il coordinamento degli Enti preposti, dovranno essere svolte tutte quelle attività (in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale), sulla base di quanto previsto dagli scopi statutari.
ART. 4 Organi sociali del Gruppo Gli organi sociali del Gruppo sono: • L’Assemblea dei soci • Il Consiglio Direttivo del Gruppo • Il Presidente e Vice Presidente • Il Coordinatore • Il Segretario • Revisore dei Conti • Eventuali altre figure specialistiche che possono formarsi nel corso del tempo Gli Organi sociali restano in carica anni 2 (due) e i suoi componenti possono essere rieletti. Le prestazioni degli organi sociali e dei volontari sono effettuate a titolo gratuito, date le finalità del Gruppo elencate all’art. 3.
ART. 5 L’Assemblea dei soci L’Assemblea è costituita da tutti i soci del Gruppo, in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro aderente con delega scritta o con altro mezzo che garantisca sicurezza e trasparenza (sms, mail ecc). Convocazione L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Coordinatore su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente ed è di regola presieduta dal Presidente del Gruppo. La convocazione dell’assemblea viene effettuata per lettera, via e-mail, via sms (o con altri sistemi che garantiscano la massima partecipazione) inviata ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, deve contenere l’ordine del giorno e deve essere pubblicata nella sede del Gruppo. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci. Assemblea ordinaria L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze del Gruppo. L’Assemblea ordinaria viene convocata per: 1) l’approvazione delle linee programmatiche di attività del Gruppo con i relativi piani di spesa (bilancio di previsione); 2) l’elezione degli Organi Sociali costituenti il Gruppo; 3) fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita del Gruppo; 4) l’approvazione delle risultanze contabili dell’anno precedente e il resoconto delle attività (bilancio consuntivo); 5) l'approvazione e la modificazione di regolamenti interni; 6) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; 7) tutte le necessità operative del Gruppo ad esclusione dei punti precedenti e per le competenze dell’assemblea straordinaria. In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei soci in proprio o con delega scritta. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti per voto palese o per voto segreto in caso di delibere che riguardano persone. Assemblea straordinaria L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento del Gruppo. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. Per deliberazioni riguardanti lo Statuto o lo scioglimento del Gruppo, sono richieste le maggioranze indicate all’art. 20.
Le assemblee ordinaria e straordinaria possono essere convocate con tempi inferiori a quelli normalmente previsti e per via telefonica, per comprovate ragioni di urgenza legate all’attività del Gruppo, riguardanti fatti gravi o ragioni di emergenza. Per ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel Registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
ART. 6 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, in ordine decrescente alle preferenze ottenute, sulla base del massimo di 5 esprimibili da ciascun socio votante. Il numero dei componenti è indicato nella misura tra 5 (cinque) e 9 (nove) unità e comunque in numero dispari e sarà deciso prima della sessione di voto da parte dell’Assemblea dei soci, escludendo le figure specialistiche, solamente se uniche nel Gruppo, che faranno parte del Consiglio Direttivo in modo automatico. Si possono candidare per il Consiglio Direttivo tutti i volontari regolarmente iscritti e che abbiano almeno due anni di operatività all’interno del Gruppo. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni sei mesi, in via straordinaria e quando ne faccia istanza almeno 2 consiglieri (escluse le figure specialistiche). Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati esperti esterni o rappresentanti delle Amministrazioni interessate all’attività del Gruppo. Al Consiglio Direttivo compete la formulazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra questi fissare le norme per il funzionamento del Gruppo, sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i piani di spesa, determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando le eventuali spese. Deve inoltre raccogliere o respingere le domande degli aspiranti soci, deliberare in merito all’esclusione dei soci, ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti per voto palese. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati, in base alla graduatoria delle preferenze per scorrimento e rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
ART. 7 Il Presidente La candidatura a presidente non è incompatibile a quella del Consiglio Direttivo. Si possono candidare per la Presidenza tutti quei volontari regolarmente iscritti e che abbiano almeno due anni di operatività all’interno del Gruppo. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza dei voti, fra i candidati alla presidenza e resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio. Il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, dovrà dichiarare l’accettazione dell’incarico davanti all’Assemblea dei Soci e qualora sia stato eletto anche nel Consiglio Direttivo, si nominerà nel Consiglio stesso il primo dei non eletti per scorrimento. Qualora il candidato Presidente che ottiene la maggioranza dei voti non accetti la carica di Presidenza, la scelta di accettazione passerà per scorrimento ai successivi in graduatoria. Il Presidente individuerà all’interno del Consiglio Direttivo, un Vice Presidente, il Segretario e il Coordinatore (se non unico fra le figure specialistiche). Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio, autorizzato ad eseguire incassi e donazioni di ogni natura e qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati lasciando liberatorie quietanziate e ad effettuare tutti i pagamenti inerenti l’attività del Gruppo. In caso di necessità o di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni e responsabilità sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, a terzi, a tutti i pubblici uffici il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.
ART. 8 Il Coordinatore Le funzioni del Coordinatore sono dirette alla gestione e organizzazione dei rapporti, delle operazioni insieme al Presidente e/o Vice Presidente con tutte le autorità civili e militari, all’interno di Enti Pubblici quali definiti in emergenza COC, COM o DiComaC. Il Coordinatore deve aver esperito corsi avanzati e ricoprire la funzione con attestazione almeno regionale. All’interno del Gruppo svolge ruolo di coordinamento delle attività pianificate dal Consiglio Direttivo, garantendo l’organizzazione delle squadre, dei gruppi di lavoro e i rapporti e contatti con i singoli volontari. Il Coordinatore assieme al Presidente rappresenta il Gruppo nell’ambito dell’assemblea dei gruppi del Distretto di protezione civile Ro6 e nei rapporti con le Istituzioni provinciale e regionale.
ART. 9 Il Segretario Il Segretario gestisce e organizza tutto quanto è l’attività burocratica dell’associazione, verbalizza e compie tutte quelle attività che mirano all’organizzazione. La carica può essere ricoperta da qualunque volontario appartenente il Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.
ART. 10 Revisore dei Conti Il Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. La funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
ART. 11 Soci del Gruppo Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e regolamento interno, diano la propria disponibilità ad offrire una parte del tempo libero per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile (riunioni organizzative, corsi di preparazione, esercitazioni, emergenze ecc.). L’attitudine a svolgere attività di Protezione Civile è avere un comportamento corretto, avere compiuto il 18° anno di età e idoneità psico-fisica attestata con certificato medico annuale di sana e robusta costituzione. L’ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione, successiva alla data di presentazione dell’istanza, deliberandone l’iscrizione nel registro dei soci al Gruppo. La mancata ammissione di un potenziale socio deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo allo stesso socio, entro 10 (dieci) giorni. E’ facoltà del richiedente di replicare all’Assemblea dei soci, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell’Assemblea è inappellabile. Sono soci fondatori del Gruppo coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il primo Statuto. Sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, versano la quota associativa annuale, svolgono l’attività con disponibilità H24 prevista dalle finalità del Gruppo. Sono soci sostenitori colori che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, versano la quota associativa annuale, ma non sono operativi H24. Sono soci benemeriti persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione. Tutti i soci ammessi verranno dotati di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l’appartenenza al Gruppo e la qualifica. Resta inteso che detto tesserino non potrà in alcun modo sostituire i documenti di riconoscimento richiesti dalle Forze dell’Ordine e non dà diritto a violare nessuna norma vigente. Il numero dei soci è illimitato e tutti hanno parità di diritti e doveri. Il volontario non potrà appartenere contemporaneamente a più gruppi di volontariato con scopi affini (assistenziali e di protezione civica), salvo per motivate ragioni e a condizioni accettate dall’Assemblea dei Soci.
ART. 12 Diritti e doveri dei soci I soci sono obbligati a pagare la quota annuale d’iscrizione al Gruppo, entro il mese di marzo di ciascun anno, salvo diverse disposizioni decise dall’Assemblea dei soci. Il mancato versamento sospende la titolarità di socio e tutti i diritti in capo allo stesso. La quota associativa annuale è deliberata dall’Assemblea ed è inappellabile. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di socio. I volontari nuovi iscritti, il primo anno non versano la quota associativa in attesa di testare le proprie attitudini e idoneità all’interno del Gruppo. I diritti dei soci sono: • partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per esplicita delega scritta; • i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; • conoscere i programmi con i quali il Gruppo intende attuare gli scopi sociali; • partecipare alle attività promosse dal Gruppo; • usufruire di tutti i servizi del Gruppo; • dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I doveri dei soci sono: • osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; • versare la quota associativa deliberata dall’Assemblea; • svolgere le attività preventivamente concordate; • per i soci ordinari essere disponibili H24; • mantenere un comportamento conforme al regolamento interno del Gruppo; • favorire l’efficacia delle azioni di Protezione Civile; • mantenere efficiente e in buono stato le dotazioni personali consegnate; • non svolgere, nelle vesti di volontari di P.C. alcuna attività contrastante con le finalità indicate. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. In caso di spese, saranno rimborsate al volontario solo quelle effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i volontari, previa presentazione dei documenti giustificativi entro la scadenza dell’esercizio in corso e nei limiti stabiliti dall’Assemblea dei soci. Il Gruppo provvederà a stipulare un’assicurazione per i propri aderenti a tutela di infortuni o malattie derivanti dallo svolgimento dell’attività di volontariato e per responsabilità civile verso terzi.
ART. 13 Vestiario Ad ogni volontario operativo, con precedenza a coloro che sono inseriti nelle squadre operative, verrà consegnato, previa disponibilità, il vestiario in dotazione al Gruppo. Ogni volontario è direttamente responsabile del proprio corredo di abbigliamento e di eventuale equipaggiamento consegnatogli da indossare in effettivo servizio e, che comunque rimane di proprietà del Gruppo, da restituire nella sua totalità in caso di dimissioni o eventuali espulsioni. La divisa in dotazione ai volontari rappresenta un segno di appartenenza ad un Gruppo e ad un sistema organizzato, per cui deve essere portata e mantenuta in iniziative istituzionali, di emergenza e informali con il massimo decoro e rispetto.
ART. 14 Formazione dei volontari I volontari dovranno obbligatoriamente seguire le dimostrazioni, esercitazioni e corsi di formazione che saranno organizzate dai responsabili. Saranno svolti corsi periodici d’aggiornamento anche in collaborazione con altri Gruppi di P.C. o dagli Enti preposti.
ART. 15 Norme comportamentali I volontari sono tenuti a rispettare le norme di legge vigenti, oltre al regolamento interno del Gruppo d’appartenenza, al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi e il buon andamento della vita associativa. Qualsiasi atteggiamento scorretto sarà segnalato esclusivamente al Presidente che provvederà al richiamo degli stessi. Al secondo richiamo, il volontario sarà sospeso per un periodo opportuno deciso dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva di decidere l’espulsione del volontario dal Gruppo per motivi ritenuti gravi per la vita dell’associazione. Non è consentito da parte di persone esterne, (non iscritte nel registro volontari della P.C.) partecipare alle attività del Gruppo. Ogni volontario che intenda svolgere una qualsiasi attività che risulti a nome del Gruppo dovrà comunicarla al Consiglio Direttivo. E’ assolutamente vietata l’iniziativa personale o di gruppi di persone, a partecipare a qualsiasi manifestazione indossando divise, fasce, distintivi che possano fare ingenerare l’impressione della compartecipazione o della presenza del Gruppo di Protezione Civile se non direttamente autorizzati dal Presidente del Gruppo stesso.
ART. 16 Cessazione di attività di volontario Gli aderenti cessano di appartenere al Gruppo: • per dimissioni volontarie notificate al Presidente; • per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate; • per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso; • per comportamento contrastante con gli scopi statutari; • per persistente violazione degli obblighi statutari. L’esclusione da parte di un socio deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo allo stesso entro 10 (dieci) giorni. E facoltà del socio replicare all’Assemblea dei soci, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell’Assemblea è inappellabile. Gli aderenti che cessano l’attività al Gruppo non hanno diritto alla restituzione della quota associativa.
ART. 17 Risorse economiche del Gruppo Le risorse economiche del Gruppo sono costituite da: • contributi volontari dei soci per le spese del Gruppo; • contributi privati volontari liberi e pubblicitari in cambio di inserzione su periodico informativo del Gruppo o sul sito internet dello stesso; • donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio; • rimborsi derivati da convenzioni; • rendite di beni mobili e immobili pervenute al Gruppo a qualunque titolo; • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente; • proventi derivanti da iniziative benefiche e sociali; L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente statuto. I fondi sono depositati presso gli Istituti indicati dal Consiglio Direttivo.
ART. 18 Beni I beni mobili possono essere acquistati dal Gruppo stesso, oppure possono essere dati in comodato d’uso da soci o Enti Pubblici. Tutti i beni sono registrati nell’inventario conservato presso la sede del Gruppo. ART. 19 Modifiche allo Statuto Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi Sociali o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci regolarmente iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione del Gruppo, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci, dall’Assemblea convocata con lo specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali ai soci.
ART. 20 Rapporti di collaborazione con gruppi di volontariato diverso Il Consiglio Direttivo può valutare l’opportunità di eventuali collaborazioni con Organizzazioni di volontariato esistenti nel territorio del Distretto individuato con delibera regionale, intese a svolgere attività di ordine sociale e stabilire con le stesse, convenzioni deliberate dall’Assemblea dei soci.
ART. 21 Norme di funzionamento Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiedere copia personale.
ART. 22 Formazione bilancio previsione e conto consuntivo I documenti di bilancio dell’organizzazione sono annuali e decorrono dal 1 gennaio di ogni anno. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale e il Conto consuntivo dell’esercizio trascorso sono elaborati dal Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata, divise in singole voci, per l’esercizio annuale di riferimento. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
ART. 23 Controllo sul bilancio I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del Revisore dei Conti, che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’Assemblea dei soci.
ART. 24 Approvazione del bilancio: Il bilancio è approvato dall’Assemblea dei soci, con la presenza della maggioranza dei soci e il voto palese della maggioranza dei presenti, entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio. Il conto consuntivo è approvato dall’Assemblea dei soci, con la presenza della maggioranza dei soci e il voto palese della maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell’organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio.
ART. 25 Disposizioni finali Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Occhiobello, letto, approvato e sottoscritto 21/10/2010
Statuto precedentemente modificato all’ex art. 4 e agli ex artt. 23-24-25-26 e approvato all’unanimità dall’Assemblea dei soci il 12 novembre 2003.
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